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(DLS) DEMANSIONAMENTO: L’ESTROMISSIONE DEL PROFESSIONISTA (PRIMARIO) DALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA COSTITUISCE DANNO INGIUSTO (Cass. 02.02.2010 n. 2352)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha statuito che in una fattispecie di rapporto gerarchico professionale, quale quello che ricorre tra il primario di un reparto ospedaliero e l’aiuto anziano già operante nel reparto, costituisce fatto colposo la condotta del primario che nell’esercizio formale dei poteri di controllo e di vigilanza del reparto, estrometta di fatto l’aiuto anziano da ogni attività proficua di collaborazione, impedendogli l’esercizio delle mansioni cui era addetto. Tale condotta, essendo intenzionalmente preordinata alla distruzione della dignità personale, dell’immagine professionale e delle stesse possibilità di lavoro in ambito professionale, produce una lesione immediata e diretta dei diritti inviolabili del lavoratore professionista. Il danno ingiusto, cagionato direttamente dal primario, con i provvedimenti impeditivi dell’esercizio della normale attività, implica una demansionamento continuato di fatto. Ne consegue che il giudice, in tali fattispecie, è tenuto a procedere a una congrua liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali consequenziali, rispettando il principio del risarcimento integrale e a tenere presenti, ai fini della liquidazione congrua, la gravità dell'offesa e la serietà del pregiudizio.

A.M.C.

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