Mar

22

10

Il Senato ha approvato il 03.03.2010 in via definitiva il disegno di legge (n. 1167-B) "collegato lavoro" alla finanziaria 2010, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Qui di seguito, in estrema sintesi, le novità più significative nel campo giuslavoristico:

1. conciliazione e arbitrato (art. 31)

Ridisegnata la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di controversie individuali di lavoro, con la trasformazione del tentativo di conciliazione - attualmente obbligatorio - in una fase meramente eventuale (con esclusione dei ricorsi promossi contro la certificazione ex art. 80 D.Lgs. 276/2003) e con l’introduzione di una pluralità di mezzi di composizione delle controversie alternativi al ricorso al Giudice.
Di importanza cruciale nel provvedimento sono gli articoli relativi all'arbitrato. È prevista, invero, la possibilità di inserire nei contratti di lavoro delle clausole con le quali il lavoratore e il datore di lavoro potranno decidere di devolvere le eventuali future controversie ad un collegio arbitrale. Simili clausole saranno valide a patto e condizione che siano consentite dalla contrattazione collettiva e che vengano, in ogni caso, certificate da una delle Commissioni all’uopo previste dalla legge Biagi.
La norma contempla, comunque, laddove trascorsi dodici mesi dalla sua entrata in vigore ed in assenza dell’intervento della contrattazione collettiva, l’emanazione da parte del Ministro del lavoro di apposito decreto attuativo.
A tal fine è prevista la costituzione di apposite camere arbitrali, a cura delle Commissioni di certificazione, per le controversie riferite ai rapporti sia privati che pubblici.

2. Impugnazioni dei licenziamenti (art. 32)

Confermato il termine per l'impugnativa del licenziamento a 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione o dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale. L'impugnazione, tuttavia, perde efficacia se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
La stessa procedura viene estesa ad una serie di situazioni diverse dal licenziamento e segnatamente ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto; al trasferimento da una unità produttiva a un'altra, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; all'impugnazione del termine illegittimo, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

3. Contratti a termine (art. 32)
Per quanto concerne il contratto a termine si prevede che il datore di lavoro, nei casi in cui sia disposta la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, sia obbligato a risarcire il lavoratore con una indennità onnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità, ridotta alla metà nel caso di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.
4. Collaborazioni coordinate e continuative e/o a progetto (art. 50)
La legge interviene nei casi in cui venga accertata la natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché quello a proggetto.
In tali casi, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità di retribuzione, laddove il datore abbia offerto entro il 30 settembre 2008, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi della disciplina transitoria sulla stabilizzazione dell'occupazione (ai sensi dell’articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

5. Permessi lavorativi per l'assistenza a soggetti portatori di handicap (art. 24)

Nello specifico la nuova normativa prevede una stretta sulla possibilità di fruire di detti permessi.
Le nuove regole restringono il campo dei soggetti ai quali si può prestare assistenza usufruendo di permessi, limitandolo a parenti o affini entro il secondo grado (nonni, nipoti, fratelli, sorelle e cognati), mentre in precedenza vi era la possibilità di fruire di permessi per assistere parenti o affini entro il terzo grado di parentela (zii, nipoti da parte di fratelli, coniugi di zii).
Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.
Inoltre, ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore beneficiario di tali permessi decade dal diritto, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi ex legge 104/1992.

6. Controllo giudiziario sui rapporti di lavoro e certificazioni dei contratti (art. 30)

In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge contengano (con riferimento ai rapporti di lavoro sia privati che pubblici) clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.
Inoltre, nella qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

Si segnalano, inoltre, le modifiche in tema di:

- orario di lavoro (art. 7);
- mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni (art. 13);
- rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 16);
- età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale (art. 22);
- pari opportunità nelle pubbliche amministrazioni (art. 21);
- aspettativa per conferimento di incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza (art. 26);
- modifiche al codice di procedura civile (art. 31);
- certificati di malattia (art. 25).

MG