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(DLG) GIORNALISTICA L’ATTIVITA’ SVOLTA DAL GRAFICO E DAL SEGRETARIO DI REDAZIONE (Cass. 18.03.2011 n. 6303)

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha richiamato i consolidati indirizzi giurisprudenziali secondo cui costituisce attività giornalistica - intesa come prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione - l'attività svolta dal grafico e dal segretario di redazione.
Il primo, invero, mediante l'espletamento di attività inerenti la progettazione e la realizzazione della pagina di giornale (come la collocazione del singolo pezzo giornalistico e la scelta delle immagini e dei caratteri tipografici con i quali lo stesso viene riportato sulla pagina), esprime, pur nell'eventuale presenza delle scelte e delle indicazioni degli autori degli articoli e del direttore, un personale contributo di pensiero ed una valutazione sulla rilevanza della notizia.
La nozione di attività giornalistica, presupposta dalla legge professionale 3 febbraio 1963 n. 69 e dalla disciplina collettiva, comprende – sottolinea la Corte di Cassazione – non solo l'attività che si realizza con la stesura di pezzi ed articoli o con la preparazione ed il completamento della notizia e con la partecipazione al programma di preparazione del giornale, ma anche l'attività del segretario di redazione consistente nello stabilire la lunghezza degli articoli, nell'organizzare il lavoro fissando l'orario di trasmissione dei pezzi, nel distribuire i servizi dei corrispondenti a ciascun redattore secondo le pagine di pertinenza, nel reperire le foto necessarie ad illustrare i pezzi, nell'avere conseguentemente contatto con giornalisti e corrispondenti, in particolare per la trasmissione dei pezzi e l'organizzazione dei servizi.

MG

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