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(DL) LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: ANCHE UNO SOLO DEI FATTI ADDEBITATI PUO’ INTEGRARE GLI ESTREMI DELLA GIUSTA CAUSA (Cass. 15.04.2011 n. 8774)

Nel caso di molteplici comportamenti disciplinarmente contestati, il giudice può accertare l'esistenza della giusta causa sulla base anche di uno solo dei fatti addebitati, ove in esso riscontri il carattere di gravità richiesto dall'art. 2119 cod. civ..
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, precisa, invero, come la "causa" che consente la cessazione del rapporto di lavoro non debba essere ravvisata necessariamente nel complesso dei fatti addebitati, potendo il giudice individuare anche in taluni o in uno solo di essi il comportamento che giustifica il licenziamento.
La Corte, inoltre, ribadisce che, in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali.
Determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l'influenza che sul rapporto di lavoro è in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza.
Spetta, comunque, al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro.

EC

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