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(DCV) DIRITTO AL COMPENSO PROFESSIONALE UNICAMENTE PER LE PRESTAZIONI PER LE QUALI VI E’ L’ ABILITAZIONE (Cass. 02.09.2011 n. 18038)

Il professionista non ha diritto al compenso relativo a prestazioni professionali per le quali non è legalmente abilitato. La mancata iscrizione all’ albo, nel caso di specie quello degli ingegneri, non legittima il pagamento di attività riservate, ex lege, unicamente a tali ultimi professionisti.
La Suprema Corte di Cassazione ha così seguito una interpretazione estensiva dell’ art. 2331 del codice civile, ove poi in relazione al principio che precede, nessun rilievo assume il fatto che tali indebite voci fossero state riportate nella relativa fattura peraltro non contestata.
La fattispecie riguardava invero la richiesta di pagamento di competenze professionali maturate da un geometra sebbene queste, parzialmente, riferissero ad attività tipiche degli ingegneri . I giudici senza comunque ritenere inficiato da nullità l’ intero incarico attribuito dal cliente al professionista, hanno però ritenuto doversi stralciare le voci ed i relativi importi ove titolati a competenze riservate agli ingegneri ed agli architetti iscritti agli albi.

DG
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