Set

19

11

(DLG) ANCHE LO SPEAKER RADIOFONICO SVOLGE ATTIVITA’ GIORNALISTICA (Cass. 29.08.2011 n. 17723)

E’ giornalistica “la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed all’elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione”. Così motiva la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nella recente pronuncia n. 17723 del 29 agosto, che ha confermato quanto già deciso dalla Corte di Appello di Napoli, riconoscendo la natura giornalistica del rapporto di lavoro intercorso tra una nota impresa pubblicitaria ed una sua dipendente.

Le attività di selezione, raccolta, rielaborazione ed infine lettura delle notizie nel corso di una trasmissione radiofonica, disimpegnate in via continuativa dalla lavoratrice, costituiscono per i Giudici di piazza Cavour un vero e proprio lavoro di redazione, con conseguente diritto della lavoratrice alla corresponsione del trattamento economico contrattualmente spettante per la qualifica di direttore di redazione.

EN

Si segnala che la sentenza è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.