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(DF) CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL MARITO CHE TACE LA PROPRIA INFERTILITA’ (Tribunale di Latina 22.02.2012)

Con sentenza del 22 febbraio 2012, il Tribunale di Latina ha condannato un uomo che aveva taciuto la propria infertilità a risarcire la moglie dell’importo di 150.000 Euro, liquidato in via equitativa, a titolo di danno non patrimoniale.
Il giudice di primo grado, infatti, accertato che l’uomo era venuto a conoscenza della diagnosi di gravissima infertilità prima delle nozze ed aveva taciuto alla futura moglie tale patologia, accoglieva la domanda risarcitoria avanzata da quest’ultima; in particolare, il Giudicante ha specificato come l'omessa comunicazione preventiva della propria impotenza da parte del marito costituisca comportamento illecito capace di ledere i diritti fondamentali della persona (nella fattispecie: il desiderio di avere figli della donna) e pertanto integra il diritto al risarcimento del danno ex art. 2059 c.c.
Tale pronuncia richiama la più recente giurisprudenza di legittimità , in virtù della quale“i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. ”

GGC

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