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(DA) TITOLARE DEI DIRITTI DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL’OPERA CINEMATOGRAFICA E’ IL PRODUTTORE NON L’AUTORE (Cass. 2.10.2012 n. 16771)

La commercializzazione dell’opera cinematografica non necessita di previo consenso dell’autore, ben potendo solamente il produttore consentire ad un’azienda terza di riprodurre e commercializzare su DVD e videocassette l’opera prodotta.

La Suprema Corte ha in particolare rigettato il ricorso dell’autore e sceneggiatore televisivo volto ad ottenere nei riguardi dell’azienda televisiva nazionale il risarcimento del danno, per aver quest’ultima provveduto, a sua insaputa, a commercializzare la sua opera, già diffusa televisivamente.

Ove sussista un contratto di diffusione televisiva e radiofonica, infatti, titolare del diritto di utilizzazione economica è unicamente il produttore e non l’autore, al quale invece spettano i soli diritti cosiddetti morali, ovvero quelli espressamente riservatigli dalla legge (artt. 46 comma 4 e 46 bis L.A.).

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