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(DIM) LO STATO UE CHE RICEVA UNA DOMANDA DI ASILO DEVE PROVVEDERE ALLE CONDIZIONI MINIME DI SUSSISTENZA FINO AL TRASFERIMENTO DELLO STRANIERO PRESSO LO STATO COMPETENTE (Corte di Giustizia europea 27.09.2012 n. C-179/11)

Da oggi in poi, chiarisce la Corte di giustizia europea con la sentenza C-179/11 pubblicata il 27 settembre 2012, lo Stato Ue ove la domanda di asilo è stata presentata dovrà provvedere alle condizioni minime di sussistenza dello straniero (vitto, vestiario, alloggio, forniti in natura o sotto forma di sussidio) stabilite dalla direttiva 2003/9/CE dalla data di richiesta di asilo fino al trasferimento effettivo del richiedente verso lo Stato membro competente.

Questi i principi di diritto affermati nella pronuncia in commento:

“La direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo è tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida – in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo di tale richiedente”;

“L’obbligo per lo Stato membro, al quale sia stata presentata una domanda di asilo, di concedere le condizioni minime stabilite dalla direttiva 2003/9 ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del regolamento n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo di tale richiedente, cessa al momento del trasferimento effettivo di costui da parte dello Stato membro autore della suddetta richiesta, e l’onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime di cui sopra spetta a quest’ultimo Stato membro, sul quale grava l’obbligo suddetto”.

MG

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