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(DT) INTERCETTAZIONI TELEFONICHE UTILIZZABILI NEL PROCESSO TRIBUTARIO (Cass. 07.02.2013 n. 2916)

Come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, in tema di contenzioso tributario, le dichiarazioni di terzi raccolte dalla polizia tributaria ed inserite nel processo verbale di constatazione non hanno natura di testimonianza, bensì di mere informazioni acquisite nell’ambito di indagini amministrative e sono, pertanto, pienamente utilizzabili quali elementi di prova, anche a favore del contribuente.

Quanto, poi, al profilo concernente le intercettazioni telefoniche, i giudici di legittimità hanno già stabilito in numerose pronunce che «Il divieto, posto dall’articolo 270 c.p.p., di utilizzare i risultati di intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quello in cui furono disposte non opera nel contenzioso tributario, ma soltanto in ambito penale, non potendosi arbitrariamente estendere l’efficacia di una norma processuale penale, posta a garanzia dei diritti di difesa in quella sede, a dominii processuali diversi, come quello tributario, muniti di regole proprie».

Si è al riguardo precisato che la regola propria del diritto tributario, applicabile in materia di IVA, è quella desumibile dall’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, a norma del quale la guardia di finanza, cooperando con l’ufficio, trasmette «documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria», «previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria» E l’autorizzazione, si è aggiunto, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali, non già dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o di terzi, non essendo prevista per filtrare l’acquisizione di elementi significativi a fini fiscali, ma soltanto per realizzare una maggiore tutela degli interessi protetti dal segreto.

Ciò posto, un atto legittimamente assunto in sede penale e trasmesso all’amministrazione tributaria giusta il richiamato articolo 63, entra a far parte a pieno titolo del materiale probatorio e indiziario che il giudice tributario di merito deve valutare.

Non esistono ostacoli di ordine generale come la possibile violazione del diritto di libertà e segretezza delle comunicazioni, poiché il legittimo svolgimento delle intercettazioni presuppone che sia già intervenuto il provvedimento in merito da parte dell'autorità giudiziaria, con tutte le garanzie stabilite dalla legge.

MG

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