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(DL) LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO ED ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI (Cassazione, 9.09.2013 n. 20601)

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20601 del 9 settembre 2013, ha ritenuto che è legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro che acquista il ramo di azienda e che, prima del recesso, esternalizza l’attività svolta dal lavoratore licenziato.

L’iniziativa di affidamento dei servizi a terzi in base a contratti vantaggiosi, secondo la Suprema Corte, rientra nella riorganizzazione necessaria dopo il trasferimento della società, integrando un giustificato motivo oggettivo di recesso: “il riferimento ai contratti di esternalizzazione appare del tutto giustificato in quanto l’affidamento di servizi a soggetti terzi è avvenuta prima del recesso e rientra indubbiamente in quel processo di riorganizzazione aziendale anche di “gruppo” cui fa riferimento la lettera di recesso “.

Il motivo del recesso consiste, dunque, nella insussistenza della posizione di lavoro del lavoratore licenziato mai effettivamente assunta dalla cessione al licenziamento. A tali considerazioni si aggiunga che è irrilevante l’attività svolta dal lavoratore nella fase di start-up della società cessionaria.


AP
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