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(DS) MEDICI CONVENZIONATI CON IL SSN: NON SUSSISTE IL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO IRAP (Cass. civ. 27.03.2015, n. 6330)

La Corte Suprema di Cassazione con l’ordinanza n. 6330 del 27.03.2015 è tornata a ribadire l’insussistenza del presupposto impositivo Irap per i medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale (SSN).
Ed invero la disponibilità di uno studio, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale, avente le caratteristiche indicate dall’art. 22 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina del rapporto con i medici di medicina generale, in quanto obbligatoria ai fini della instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ai fini Irap.
Ad ogni modo, la Corte, attesa la difformità degli indirizzi emersi sulle questioni di diritto coinvolte, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l'opportunità di voler investire le Sezioni Unite della questione volta a verificare anzitutto la rilevanza, ai fini dell'Irap, dello svolgimento in forma associata di un'attività libero-professionale e, poi, a scrutinare se ed in quale misura incidano le peculiarità insite nello svolgimento dell'attività medica in regime convenzionato col servizio sanitario nazionale in generale ed in quello di medicina di gruppo in particolare.

NP
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