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(DCV) COMPENSAZIONE LEGALE DEI CREDITI SUB IUDICE: IL PUNTO DELLE SEZIONI UNITE (Cassazione civile, 15 novembre 2016, n. 23225)

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23225 depositata il 15 novembre 2016, hanno aderito all’orientamento tradizionale secondo cui ove sia controversa, nello stesso giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro già pendente, l’esistenza del credito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale, né giudiziale.
Gli Ermellini hanno preliminarmente chiarito quali siano le diverse tipologie di compensazione previste dall’art. 1243 del Codice Civile: la compensazione legale che si verifica quando coesistono due crediti tra loro omogenei, liquidi ed esigibili; e la compensazione giudiziale che opera nell’eventualità in cui il credito opposto è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, ma di facile e pronta liquidazione.
Nel primo caso il giudice dichiara l’estinzione del credito principale per compensazione a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda (compensazione legale).
Nel secondo caso il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.
Ebbene, le Sezioni Unite, nella decisione in esame, chiariscono, che ove, al contrario, il controcredito oltre a non essere liquido, sia anche contestato nell’an, e dunque non certo nella sua esistenza, l’eccezione di compensazione vada respinta.
In tale ipotesi, difatti, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c., o dall'art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del precitato art. 1243 c.c..