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(DL) NATURA RETRIBUTIVA DEL CREDITO MATURATO DAL LAVORATORE A SEGUITO DI INOTTEMPERANZA DATORIALE AL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE DI REINTEGRA (Cass. 01.06.2018 n. 1436)

Con la sentenza n. 14136 del 1.6.2018 la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha applicato il principio della natura retributiva e non risarcitoria dei pagamenti dovuti al lavoratore a seguito di provvedimento giudiziale di reintegra o ripristino del rapporto - già espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 2990 del 7.2.2018 con riferimento a ad una fattispecie di interposizione fittizia di manodopera- anche all'ipotesi di nullità e/o inefficacia della cessione d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.
Nella fattispecie concreta, l'azienda cedente, che non aveva mai ripristinato il rapporto di lavoro nonostante la dichiarata illegittimità della cessione del ramo d'azienda, veniva infatti condannata dai Giudici di merito al pagamento a titolo risarcitorio degli emolumenti non corrisposti al lavoratore, nonostante questi avesse nelle more percito la retribuzione dall'azienda cessionaria e ciò senza nemmeno la possibilità di compensare anche parzialmente i pagamenti delle due società, stante la diversa natura dei titoli di pagamento (una risarcitoria, l'altra retributiva) .
La Cassazione, con la pronuncia in esame, accogliendo il ricorso della società cedente, ha invece ribadito il principio anche nella fattispecie in esame per cui il datore che non ricostituisce senza giustificato motivo il rapporto di lavoro nonostante la condanna giudiziale in tal senso, deve sopportare il peso economico delle retribuzioni del lavoratore pur senza ricevere la relativa prestazione.
Da questo principio discende pertanto l'impossibilità per il lavoratore di cumulare due retribuzioni e di conseguenza, in applicazione del generale principio dell'adempimento del terzo di cui all'art. 1180 c.c., comma 1, il pagamento effettuato dal cessionario ha effetto liberatorio rispetto al cedente e al suo obbligo retributivo, salvo ovviamente eventuali differenze rispetto a quello che avrebbe percepito il lavoratore laddove il rapporto con l'obbligato fosse stato effettivamente ripristinato (FA).