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(A) DECRETO DIGNITA': LE MODIFICHE PIU' SIGNIFICATIVE NELL'AMBITO DEL DIRITTO DEL LAVORO

Ecco una sintetica panoramica del Decreto 87/2018 - contratto a tempo determinato: ridotto il limite massimo di durata da 36 a 24 mesi; il contratto rimane "acausale" solo se e quando di durata fino a 12 mesi: superati i 12 mesi (già con il primo contratto o anche con sua successiva proproga) l'apposizione del termine è ammessa solo per le seguenti causali: a) esigenze temporanee oggettive, estranee all'ordinaria attività ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria".
Il rinnovo del contratto è ammesso solo a fronte dell'indicazione delle causali.
In caso di stipula, rinnovo o proroga senza l'indicazione della causale del termine, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento dei 12 mesi; unica eccezione le attività stagionali per le quali i contratti possono essere prorogati o rinnovati senza indicazione delle causali.
La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge e per i rinnovi e le proroghe stipulati successivamente al 31.10.2018.
- bonus contributivo per assunzioni stabili: riconfermato il bonus pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro - fino al limite massimo di 3000 euro annui- per i privati che nel 2019 e 2020 assumono a tempo indeterminato lavoratori che non hanno ancora compiuto 35 anni e che sono alla prima assunzione a tempo indeterminato. Il bonus è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi.
- voucher: i c.d. "nuovi voucher" (utilizzati come forma di pagamento per pensionati, disoccupati, studenti fino a 25 anni e percettori di forme di sostegno del reddito) vengono estesi, oltre che alle aziende agricole, anche alle aziende alberghiere e alle strutture recettive che occupano alle proprie dipendenze fino ad 8 lavoratori; la durata massima di utilizzo sale da 3 a 10 giorni.
- indenizzo per licenziamento nei contratti a "tutele crescenti": confermato il numero maggiore di mensilità in caso di licenziamento illegittimo per gli assunti con contratto a tutele crescenti stabilendo che l'ìindennità risarcirtoria non potrà comunque essere inferiore a 6 e superiore a 36 mensilità; le modifiche introdotte nel passaggio alla Camera hanno poi elevato l'importo dell'indennità offerta in conciliazione esente da IRPEF e contribuzione previdenziale che non potrà essere inferiore a 3 e superiore a 27 mensilità (prima non inferiore a 2 e superiore a 18 mensilità). (FA)