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(A) REQUISITI PER IL REDDITO DI CITTADINANZA, APPROFONDIMENTO SUL D.L. 4/2019

A chi spetta: cittadini italiani e dell’U.E.; stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato); stranieri titolari del diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente; familiari di un cittadino italiano o dell’U.E. Il richiedente deve essere stato almeno 10 anni residente in Italia di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.
Come si presenta la domanda: 1)cartacea presso gli uffici postali con apposito modello di domanda predisposto dall’Inps, dal 6.03.2019 ed ogni giorno 6 del mese, sarà l’ufficio postale ad inoltrarla al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; 2)online sul sito del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali tramite le credenziali SPID; 3) presso il CAF (data e modalità da determinarsi).
Documenti da allegare alla domanda: Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. È l’Inps che associa l’ISEE alla domanda.
Dopo aver presentato la domanda: si deve attendere la mail e/o sms (a seconda del recapito fornito) che comunica l’accoglimento o il rigetto. Se è stata accolta l’Ufficio postale fisserà un appuntamento per il ritiro della Carta Rdc ed il Pin. Entro 30 giorni dalla mail/sms – ossia dall’accoglimento della domanda - i componenti del nucleo familiare devono presentare la Dichiarazione di Immediata disponibilità al lavoro (DID). Sono esonerati da quest’ultima i: minorenni; beneficiari del Rdc pensionati o della pensione di cittadinanza; soggetti di oltre 65 anni; soggetti con disabilità ai sensi della L. 68/1999 se non sia previsto per loro il collocamento mirato; soggetti già occupati o frequentanti un regolare corso di studi o di formazione; altri soggetti con carichi di cura che i centri per l’impiego possono esonerare. La DID si presenta o presso i Centri per l’impiego o presso i Patronati convenzionati con l’ANPAL o sulla piattaforma digitale dell’ANPAL, cd. SIUPL (in corso di implementazione).
Redditi/patrimoni/trattamenti assistenziali concorrenti: L’Inps verificherà in automatico tramite l’ISEE che il nucleo familiare non possieda redditi e patrimoni superiori a 30.000 euro per il patrimonio immobiliare (senza considerare la casa di abitazione) e 6.000 euro per il patrimonio finanziario (incrementabili in base al numero di componenti del nucleo). Ci sono regole ad hoc per il possesso di beni durevoli. Non possono accedere al Rdc coloro i quali posseggono autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, quelli di cilindrata superiore a 1.600 cc/ motoveicoli con cilindrata superiore a 250cc immatricolati per la priva volta nei due anni antecedenti e le navi o imbarcazioni. Possono invece far richiesta chi è in possesso di autoveicoli o motoveicoli per persone disabili con agevolazione fiscale.
Compatibilità con la NASPI: Si.
Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata: il nucleo familiare può percepire il reddito nonostante tutti i suoi componenti siano lavoratori. Se l’attività era già in corso quando la domanda è stata presentata (attività iniziata nel 2017, nel 2018 o nei primi mesi del 2019) va compilato il modello Rdc/Pdc-Com presso i CAF convenzionati entro 30 giorni dalla domanda. Se l’attività inizia dopo la presentazione della domanda le variazioni vanno comunicate all’Inps che valuterà le condizioni di permanenza del beneficio. Ogni comunicazione per la variazione del reddito entro 30 giorni dall’inizio dell’attività va dichiarata al Centro per l’impiego o sulla piattaforma SIUPL che sarà inoltrata all’Inps.
Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o di impresa: Si, con le medesime comunicazioni di cui sopra. La sola peculiarità riguarda i tempi per dichiarare le variazioni di reddito nella Piattaforma SIUPL che andranno inserite il giorno 15 del mese successivo al termine di ogni trimestre solare.
Compatibilità con la percezione delle prestazioni per gli invalidi civili: Si.
Casi di decadenza dal Rdc: mancanza della dichiarazione di disponibilità al lavoro; mancanza di sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale; mancata partecipazione del componente alle iniziative formative/di riqualificazione; mancata accettazione delle 3 offerte di lavoro congrue; mancata comunicazione delle variazioni di reddito. (GT)