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(DA) LA RISARCIBILITÀ DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE IN TEMA DI LESIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (Cass. n. 22381 del 06.9.2019)

La S.C. con la sentenza in commento ribadisce, anche con riferimento alla lesione del diritto d'autore, i principi generali in tema di prova del danno e sua risarcibilità. La pronuncia prende le mosse dal ricorso presentato dagli eredi di un ingegnere che chiedevano il risarcimento del danno, patrimoniale e non, conseguente alla lesione del diritto d'autore del proprio dante causa per il solo fatto di essere state apportate modifiche ad un suo progetto tecnico da parte della società resistente, "in violazione di una precisa norma contrattuale, liberamente pattuita dalle parti" nell'esercizio della propria autonomia privata. La Corte, nel respingere il ricorso, ha ribadito che anche in materia di diritto d'autore devono essere rispettati i generali principi attinenti all'onere della prova del danno, patrimoniale e non: il creditore danneggiato, sebbene assistito dalla presunzione di colpa del debitore, è sempre e comunque tenuto a dimostrare l'esistenza del danno, da individuarsi, per il danno patrimoniale, nel danno emergente e/o nel lucro cessante e, per il danno non patrimoniale, nel ricorrere delle tre condizioni individuate dalla nota pronuncia delle SS.UU: rilevanza costituzionale dell'interesse leso, gravità della lesione, non futilità del danno (SS.UU. 11.11.2008 n. 26972).In assenza di dimostrazione di concreto pregiudizio patrimoniale, ovvero di concreto pregiudizio all'onore e alla reputazione dell'autore dell'opera (o ad altri suoi diritti costituzionalmente garantiti), il mero inadempimento ad una pattuzione contrattuale non determina di per sè il risarcimento del diritto d'autore. (FA)