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(A) RESPONSABILITA' FISCALE DEL COMMITTENTE IN APPALTI LABOUR INTENSIVE (art 4 l. 19.12.2019)

E’ in vigore dal 01.01.2020, il Decreto Fiscale 2020 che ha articolato il previgente regime di responsabilità solidale per gli appalti in materia fiscale, in una serie di singole previsioni ed obblighi specifici a carico delle imprese affidatarie ma soprattutto del committente.
La responsabilità solidale del committente per le ritenute effettuate dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, direttamente impiegato nell’appalto, era stata introdotta nel nostro ordinamento nel 2006, per essere poi abrogata nel 2014.
Il decreto fiscale, nella sua formulazione originaria, si basava sulle seguenti novità: ripristino della responsabilità in solido con l’appaltatore e i subappaltatori per le ritenute fiscali; obbligo del committente al versamento nei termini delle ritenute operate dalle imprese affidatarie e di comunicazione dei dati all’uopo necessari; obbligo per l’impresa affidataria di comunicare e calcolare correttamente le ritenute operate; divieto di compensazione per i contributi previdenziali, ritenute fiscali e premi assicurativi.
L’ottica del legislatore, è stata sicuramente quella di introdurre un ulteriore strumento di tutela dell’erario mediante un meccanismo di doppi controlli che assicurasse un corretto versamento delle ritenute e dunque, la solidità nel pagamento al fisco. Tuttavia, con la legge di conversione è stato diversamente regolato e dunque, modificato l’assetto forse eccessivamente gravoso per il committente che non risulta più il diretto onerato del versamento delle ritenute ma a cui spetta un incisivo dovere di controllo.
La versione definitiva delle modifiche introdotte con il D.L. 124/2019 è arrivata con la conversione in L. n. 157/2019 che ha parzialmente modificato il contenute dell’originario articolo 4 rubricato “ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti ed estensione del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”.
Il nuovo regime di solidarietà è stato direttamente introdotto nella L. 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) con l’art. 17-bis ed è regolato come segue.
I sostituti di imposta che affidano ad un’impresa il compimento di un’opera o di un servizio ad importo annuo complessivo superiore a € 200.000,00 tramite un contratto di appalto / subappalto / affidamento a soggetti consorziati, caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente con utilizzo di beni strumentali propri o comunque riconducibili al committente (cd. appalti labour intensive), devono richiedere ed acquisire mensilmente dall’impresa affidataria copia delle deleghe di pagamento relative alle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti o assimilati impegnati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, lasciando il versamento in capo all’impresa appaltatrice / affidataria o subappaltatrice senza possibilità di compensazione. Dovra’ altresi’ essere acquisito l’ elenco nominativo dei lavoratori occupati, con specificazione delle ore lavorate e della retribuzione corrisposta con riferimento all’ attività da questi resa per l’ esecuzione dell’ appalto (con riferimento al mese precedente la richiesta).
Dalla verifica che spetta al committente, nel caso di insufficiente od omesso versamento delle ritenute o non ricezione della documentazione suindicata entro il termine prescritto, ne deriva la sospensione – fino al perdurare dell’inadempimento – dei pagamenti relativi ai compensi eventualmente maturati per un importo pari al 20 % del totale del corrispettivo previsto o pari alle ritenute non versate, comunicando l’inadempimento entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate.
A fronte di un tale dovere di controllo, il committente potrà essere sanzionato laddove si dimostrasse anch’egli inadempiente. È infatti prevista per quest’ ultimo la medesima sanzione irrogata all’impresa affidatrice per la corretta determinazione ed esecuzione ed il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
Rimane una deroga al summenzionato nuovo regime, laddove l’impresa affidataria comunichi al committente, mediante apposita certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del versamento dell’ imposta, i seguenti requisiti: essere in attività da almeno tre anni ed in regola con gli obblighi dichiarativi avendo versato per il periodo di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni nell’ultimo triennio complessivamente un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime ed inoltre, non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito da parte dell’ Agenzia delle Entrate per importi superiori ad euro 50.000,00 (come risultante da documentazione dell’ AE similare al noto DURC per i profili di contribuzione previdenziale)
Infine sulle novità del meccanismo di “reverse charge” si considera quanto segue, sebbene di non immediato interesse della Società.
Il secondo comma dell’art. 4 prevede l’inserimento del comma 6 all’art. 17 del DPR 633/1972. In particolare, nei contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti comunque caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con l’utilizzo dei beni strumentali di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, l’IVA deve essere versata direttamente dal committente.
In sostanza, rispetto alla previgente disciplina che limitava l’obbligo del committente solo per alcune prestazioni (pulizie, demolizione, installazione impianti e completamento edifici e subappalti), è stato previsto anche per gli appalti cd. “labour intensive” l’obbligo del versamento diretto dell’IVA. Tuttavia per la piena efficacia di tale disposizione occorrerà attendere l’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea.