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(DS) IL MEDICO DI GUARDIA RISPONDE DEL MANCATO APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO (Cass. n. 19372 del 7.7.2021)

Una ASL veniva convenuta in giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguenti alla morte di un paziente che il medico di guardia della struttura aveva dimesso diagnosticando ansia da stress in luogo di una dissecazione dell'aorta: affezione che nel giro di poche ore ne aveva invece determinato il decesso.
La domanda dei congiunti del de cuius, respinta in primo grado, trovava accoglimento in appello (dove peraltro veniva disposto un rinnovo della CTU) non tanto sulla base di un riscontrato errore diagnostico del medico, bensì in ragione della condotta omissiva del sanitario per non aver disposto gli ulteriori accertamenti diagnostici che i sintomi del paziente avrebbero suggerito secondo la scienza medica.
La S.C. con la sentenza in oggetto ha confermato quanto ritenuto dalla Corte territoriale: deve infatti ritenersi insufficiente la mera prescrizione medica al paziente di provvedere, esso stesso, ad un approfondimento diagnostico al persistere dei sintomi, quando invece di quell'esame proprio il medico di guardia dovrebbe farsi carico, eventualmente disponendolo anche presso una struttura apposita.
Ed infatti nella fattispecie in esame, indirizzando il paziente presso una struttura dotata dei necessari strumenti diagnostici, sarebbe stato possibile - secondo il giudizio del più probabile che non - pervenire alla formulazione di una diagnosi tempestiva evitando così il decesso del paziente. (FA)