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(DS) RESPONSABILITA’ MEDICA E RISPETTO DELLE LINEE GUIDA (Cass. 18.10.2021 n.3761)

La pronuncia in commento ha preso le mosse da un caso di responsabilità medica riguardante un ginecologo accusato di aver cagionato l'interruzione della gravidanza della paziente con la propria condotta omissiva.
La Suprema Corte, nel cassare con rinvio la sentenza del giudice d’appello, ha sottolineato la nevralgica importanza, nell’ambito della responsabilità medica, della rispondenza dell’operato medico alle specificità del caso clinico che di volta in volta si presenta. In particolare, la conformità del modus operandi dell’esercente la professione sanitaria alle linee- guida o alle buone pratiche clinico-assistenziali è da solo insufficiente a sollevarlo da responsabilità ove le linee guida stesse si rivelino, a posteriori, inadatte a fronteggiare le peculiarità del caso concreto. Infatti, le stesse rappresentano raccomandazioni di massima, prive di fondamento normativo che, a fronte della velocità del progresso scientifico e sperimentale e del variegato ventaglio di casi patologici che la prassi offre, ben potrebbero non essere rispondenti alle peculiarità che un determinato caso presenta.
L’importanza della verifica circa la rispondenza dell’operato dell’esercente la professione sanitaria alle specificità del caso concreto è stata dalla Suprema Corte, nella pronuncia in commento, valorizzata anche alla luce della legge Gelli-Bianco, n.24/2017, ancorché non applicabile alla fattispecie scrutinata, in quanto non ancora in vigore all’epoca dei fatti (sull’irretroattività della legge Gelli Bianco cfr. Cass. n.28994/2019). In particolare, la L.24/2017 ha inserito nel codice penale l’art. 590 sexies che, al secondo comma, prevede una causa di non punibilità la cui applicazione è vincolata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) che l’evento si sia verificato a causa di imperizia; b) rispetto delle linee-guida ovvero delle buone pratiche clinico assistenziali (in difetto delle prime); c) adeguatezza delle linee guida seguite alle specificità che il caso concreto manifesta. Inoltre, Le SS.UU. con la sentenza n.8770/2018, nell’interpretare dell’art.590 sexies c.p., a composizione di un contrasto giurisprudenziale, hanno chiarito che l’esercente la professione sanitaria è responsabile se l’evento si è verificato per colpa anche lieve da imperizia nella individuazione e nella scelta delle linee guida o delle buone pratiche clinico assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto.
In definitiva, dalla pronuncia in commento emerge che un'eccessiva attenzione alle linee guida, per paura di incorrere in responsabilità, possa addirittura costituire per l’esercente la professione sanitaria un fattore scatenante la concretizzazione del rischio temuto, laddove si traduca poi in una scarsa attenzione alle specificità del caso concreto. (MC)