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(DS) LA RESPONSABILITÀ SANITARIA IN CASO DI CONCAUSE VA LIMITATA AL DANNO DIFFERENZIALE E DUNQUE PER IL SOLO EVENTO CAUSATO E DEL QUALE SI È RESPONSABILI (Cass. 7.10.2021 n. 27265)

La S.C. ha ritenuto, in tema di responsabilità sanitaria medica, come non si possa opporre ai medici e alla struttura sanitaria l’integrale liquidazione del danno alla salute se questi hanno causato solo una parte dell’evento da risarcire. Sotto il profilo della causalità giuridica, nell’ambito dell'intera gamma delle conseguenze fisiche e psichiche subite dal paziente per responsabilità medica, sono attribuibili al soggetto ritenuto responsabile esclusivamente le conseguenze riconducibili secondo il principio della causalità giuridica al suo ambito di responsabilità . Nel caso di specie l’intervento oggetto di malpractice era stato effettuato su un apparato non sano, ma già pregiudicato dalla malattia e, dunque, l'insorta neoplasia doveva assumere rilievo quale antecedente causa naturale non imputabile alla condotta colposa dei sanitari con conseguente limitazione del risarcimento danni. La S.C. ribadisce come in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, si deve ascrivere “all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale dovendo reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato e l'intervento chirurgico necessario, concordato e correttamente eseguito. In tal modo il danneggiante sarà chiamato a rispondere di tutto il danno provocato e soltanto di esso, ovvero, in presenza di concause, delle sole conseguenze dannose a lui ascrivibili sotto il profilo della causalità giuridica (v. (Cass. n. 15991 del 2011; Cass. n. 24204 del 2014; Cass. n. 27524 del 2017; Cass. n. 20829 del 2018Cass. n. 28986 del 2019; Cass. n. 17555 del 2020, Cass. n. 514 del 2020). (EC)