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(DL)- L'ACCESSO ABUSIVO AI DATI DEL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE COSTITUISCE VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FEDELTA' (CASS.SEZ.LAV.,9.01.2007,N.153)

L’accesso abusivo, da parte del dipendente, a dati archiviati nel sistema informatico aziendale costituisce, indipendentemente dal contenuto dei dati, come pure dalla configurabilità del reato previsto dall’art. 615 ter c.p., un’inadempienza contrattuale riconducibile alla violazione dell’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 c.c.

Con la sentenza in commento la Suprema Corte torna, quindi, a pronunciarsi sul contenuto dell’obbligo di fedeltà che incombe sul prestatore di lavoro.

Nella fattispecie, un dipendente di una Società è stato licenziato sulla base dell’addebito di aver acquisito dati archiviati in una cartella riservata del sistema informatico dell’azienda datrice di lavoro.

La Cassazione, uniformandosi al costante orientamento giurisprudenziale, afferma che “dall’obbligo di fedeltà, di cui all’art. 2105 c.c., deriva che il lavoratore deve astenersi dai comportamenti espressamente vietati dal suddetto art. 2105 c.c., nonché da quelli che risultano in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano comunque idonei a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto”.

MG

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