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(DL)- LA MALATTIA NON ALLUNGA I TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE DEL RECESSO (CASS.SEZ.LAV.,5545/2007)

Lo stato di incapacità naturale del dipendente licenziato non sospende l’obbligo d’impugnare il recesso. Il lavoratore, peraltro, una volta decaduto dalla possibilità di impugnazione, perde anche la possibilità di agire per il risarcimento del danno in base al diritto comune, dal momento che al giudice è preclusa ogni indagine sulla legittimità o meno del recesso.

Sono questi i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza 5545/2007. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’atto di licenziamento, che la legge fissa per l’impugnazione del recesso, deve essere considerato di decadenza e, come tale, non suscettibile d’interruzione o sospensione. Inoltre, il termine decorre dal momento in cui la dichiarazione di licenziamento è pervenuta all’indirizzo del lavoratore.

In questo contesto è irrilevante di per sé il dedotto stato di incapacità naturale, salvo che la parte interessata non riesca a provare di non aver avuto la possibilità di conoscere la lettera di licenziamento.

MG

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