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(DL)- Il trasferimento di azienda può comportare, per i dipendenti del complesso ceduto, un cambiamento del contratto collettivo loro applicato (Cassazione Sezione Lavoro n. 13726 del 12 giugno 2007)

Nella recente sentenza n. 13726 del 12 giugno 2007, la Suprema Corte di Cassazione è ritornata a pronunciarsi sul tema del contratto collettivo applicabile ai dipendenti dell’azienda trasferita.

In specie, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto:

“Il trasferimento di azienda può comportare, per i dipendenti del complesso ceduto, un cambiamento del contratto collettivo loro applicato. In tema di salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, a norma dell’art. 2112 comma secondo cod. civ. (come modificato dall’art. 47 legge n. 428 del 1990 in attuazione della direttiva CEE n. 187 del 1977), deve ritenersi che solo nel caso in cui l’azienda acquirente non applichi alcun contratto collettivo ai lavoratori ceduti si applichi il contratto collettivo che regolava il rapporto con la precedente azienda, indipendentemente dall’attività svolta dall’impresa acquirente; la preoccupazione della continuità di una copertura contrattuale, invece, non ha più ragione d’essere quando l’impresa acquirente applichi comunque un contratto collettivo, dovendosi in tal caso ritenere che questo contratto sostituisca immediatamente e totalmente la disciplina collettiva vigente presso l’azienda alienante e che, secondo i principi generali, detto contratto possa essere modificato anche “in peius” dalla successiva contrattazione collettiva”.

MG

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