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(DL)- UNA CONDANNA PER IL REATO DI COMMERCIO DI MATERIALE PORNOGRAFICO PUO’ GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO DI UN BANCARIO (Cassazione Sezione Lavoro n. 13753 del 12 giugno 2007)

Un dipendente della Cassa di Risparmio di Savona, ha riportato una condanna in sede penale, per sfruttamento della prostituzione, commercio di materiale pornografico, atti osceni commessi su tombe.
L’azienda lo ha licenziato, affermando che i fatti accertati evidenziavano la possibilità che egli entrasse in contatto con associazioni malavitose e fosse esposto a ricatti diretti ad ottenere informazioni sulla clientela o altri comportamenti infedeli. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Savona, che ha rigettato il ricorso. Decisione poi confermata dalla Corte d’Appello di Genova.

Il dipendente ha proposto ricorso per cassazione per vizi di motivazione e violazione di legge, censurando la sentenza della Corte genovese nel punto in cui ha ritenuto che la fiducia del datore di lavoro potesse venire meno in relazione al fatto futuro e incerto che egli venisse in contatto con ambienti criminali e fosse perciò ricattabile.

La Suprema Corte, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato il ricorso, stabilendo il seguente principio di diritto:
“La fiducia è il convincimento, basato sul comportamento pregresso di un soggetto, che esso in futuro osserverà gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ed in particolare quello di fedeltà; la contiguità del mondo della prostituzione, del commercio di materiale pornografico e della deviazione sessuale con ambienti criminali è un fatto notorio; consegue che il rischio, cioè la possibilità che il dipendente sia indotto da essi a comportamenti infedeli, è attuale ed è tale da escludere la necessaria fiducia, che ha carattere di particolare rilevanza nell’attività bancaria”.

MG

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