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(DL)- LINEA DI CONFINE TRA ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E LAVORO SUBORDINATO (Cassazione sez. lav. 18 aprile 2007 n. 9264)

Nella pronuncia in esame la Corte di Cassazione affronta la questione relativa al confine tra associazione in partecipazione e lavoro subordinato.
Nel caso che ha dato origine alla pronuncia in esame, una società aveva proposto ricorso contro un verbale di accertamento del servizio ispettivo dell’Inps, chiedendo che venisse accertato che tra la società stessa e un associato era realmente intercorso un rapporto di associazione in partecipazione e non di lavoro subordinato.
La Cassazione ha accolto il ricorso sostenendo che la qualificazione formale del rapporto operata dalle parti al momento della conclusione del contratto, pur non essendo decisiva, non è tuttavia irrilevante, soprattutto nelle ipotesi in cui i caratteri differenziali tra due figure negoziali appaiono non agevolmente distinguibili, come nel caso, appunto, dell’associazione in partecipazione.
In particolare, la Suprema Corte osserva che: “nel contratto di associazione di cui all’art. 2549 Codice civile, non ostandovi alcuna incompatibilità con il suddetto tipo negoziale, la partecipazione agli utili e alle perdite da parte dell’associato può tradursi, per quanto attiene ai primi, nella partecipazione ai globali introiti economici dell’impresa o a quelli di singoli affari, sicchè sotto tale versante non assume alcun rilievo ai fini qualificatori il riferimento delle parti contrattuali agli utili dell’impresa o viceversa ai ricavi per singoli affari; e per quanto attiene alle seconde – in ragione del rischio proprio della causale associativa del rapporto contrattuale – in un corrispettivo volto a prevedere, oltre alla cointeressenza negli utili, anche una quota fissa (da riconoscersi in ogni caso all’associato), di entità non compensativa della prestazione lavorativa e comunque non adeguata rispetto ai criteri parametrici di cui all’art. 36 della Costituzione”.
In sostanza, anche un associato, può essere soggetto a direttive e ad attività di coordinamento organizzativo. Inoltre, riguardo la natura dei compensi, il riferimento alla cointeressenza agli utili dell’impresa anziché ai ricavi dei singoli lavori, non è rilevante per la veridicità del contratto di associazione in partecipazione, così come il riconoscimento di una quota fissa corrisposta all’associato è compatibile con l’associazione stessa.

SC

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