Gen

13

08

(A)- Tutela europea per i consumatori (Decreto legislativo 2 agosto 2007 n. 146)

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 Settembre il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 che aggiorna la disciplina in materia di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali aggressive con il recepimento di una direttiva comunitaria in materia di tutela dei conumatori.
Grazie a questo provvedimento, che sostituisce gli articoli da 18 a 27 dell’attuale decreto legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo) si amplia ulteriormente il campo delle condotte sanzionabili.
Infatti, il nuovo campo di applicazione della presente disciplina non prevede più solo i messaggi di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa illecita, ma investe qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.
La sanzione amministrativa, quindi, si applicherà in futuro ad ogni comportamento scorretto tale da ad alterare in misura apprezzabile la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Nelle disposizioni di recepimento della direttiva comunitaria, inoltre, si rafforzano le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato già previste in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, stabilendo la procedibilità di ufficio e precisando le procedure di intervento preventivo in via cautelare dell’Antitrust in materia, dirette a rendere maggiormente rapido ed effettivo l’intervento sanzionatorio e infine prevedendo il raddoppio, rispetto al sistema attuale, dei limiti massimi dell’importo dovuto a titolo di sanzione per le condotte ritenute scorrette.

In particolare, il provvedimento prevede sanzioni nei seguenti casi:
· esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualita' o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
· dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato in modo da ottenere una decisione immediata del consumatore;
· affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto sia lecita;
· presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta;
· affermare, contrariamente al vero, che il professionista sta per cessare l'attività o traslocare;
· affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte;
· affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni;
· affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole;
· includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver gia' ordinato il prodotto;
· creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto;
· visite presso l'abitazione del consumatore, ignorandone gli inviti a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi;
· sollecitazioni commerciali ripetute e non richieste per telefono, fax, posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza;
· richieste di pagamento immediato/differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto;
· far credere al consumatore che se non acquista il prodotto o il servizio sarà in pericolo il lavoro del professionista;
· lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio nè vincita.

MG
Si segnala che il Decreto Legislativo è a Vs. disposizione e potrà essere richiesto contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.