Gen

13

08

(DM) - DEFINIRE “COMPAGNA” LA CONIUGE CONVIVENTE NON PREGIUDICA IL LEGITTIMO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA (Provv. Garante per la Protezione dei Dati Personali del 03.05.2007)

Con provvedimento del 3 maggio 2007 il Garante per la Protezione dei Dati personali ha respinto il ricorso presentato da una donna in riferimento ad un articolo pubblicato su un quotidiano nel quale era stata data la notizia dell’incidente stradale in cui era deceduto il proprio marito, menzionando la signora - presente al momento dell’incidente - quale “sua attuale compagna” .
In particolare, la ricorrente aveva richiesto la cancellazione di tale espressione dagli archivi informatici del quotidiano ritenendo che questa avrebbe presupposto un rapporto di convivenza o quantomeno di assidua ed esclusiva frequentazione incompatibile con l’esistenza di un matrimonio e di una stabile convivenza con il legittimo coniuge.
Il Garante ha tuttavia osservato che “il trattamento risulta effettuato nel caso di specie per finalità giornalistiche ai sensi degli artt. 136 e ss. del Codice e che pertanto il dato personale in questione poteva essere trattato senza il consenso degli interessati, nel rispetto del legittimo esercizio del diritto di cronaca (veridicità dei fatti, rilevanza sociale della notizia, forma civile dell’esposizione, “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” : art. 137, comma 3 del menzionato Codice; art. 5 e 6 del codice di deontologia; alla luce della documentazione in atti, l’informazione in questione non risulta essere stata trattata in violazione di tali limiti, anche alla luce della qualificazione dei protagonisti della vicenda e tenuto conto che il termine “compagna” non è di univoca accezione, in particolare in ambito giornalistico e che l’indicazione dell’avv. XZ non risulta dagli atti in necessaria contraddizione, dal punto di vista giuridico e semantico, con la circostanza addotta dalla ricorrente che l’avv. XZ, all’epoca dei fatti, fosse coniugato e convivente con la ricorrente medesima”.

S. C.

Si segnala che la sentenza è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina "contatti".