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(DL)- L’EFFICACIA DEL PREAVVISO: GLI OPPOSTI CONVINCIMENTI DELLA CASSAZIONE (Cass. 15.05.2007, n. 11094 – Cass. 21.05.2007, n. 11740)

Con due pronunce emesse a breve distanza di tempo – la sentenza n. 11094 del 15.05.2007 e la sentenza n. 11740 del 21.05.2007 – si è aperto un contrasto all’interno della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione in merito alla natura dell’efficacia del preavviso richiesto per la risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 2118 cod. civ.

La sent. 11094 riafferma il convincimento prevalente di dottrina e giurisprudenza di legittimità, per cui il preavviso avrebbe efficacia reale, nel senso che il rapporto di lavoro non si risolve automaticamente al momento della comunicazione del preavviso, ma prosegue sino alla cessazione effettiva, continuando a maturare medio tempore tutti gli istituti retributivi. Afferma la Corte che il diritto a lavorare durante il periodo di preavviso può venir meno solo con il consenso della parte “receduta”. Dunque – conclude il Supremo Collegio - il contenuto dell’obbligazione per la parte recedente ex art. 2118 cod. civ. di pagare , in mancanza di preavviso lavorato, una indennità, attribuisce rilevanza agli aumenti retributivi intervenuti nel corso del preavviso, anche se non lavorato.

Di opposto convincimento, la sent. 11740 la quale, richiamandosi ad una pronuncia delle Sezioni Unite 20.09.1994, n. 7914, ha ribadito la natura obbligatoria del preavviso, in virtù del quale si viene a configurare un’obbligazione alternativa per la parte recedente che può, nell’esercizio di un diritto potestativo, recedere dal rapporto con effetti immediati dietro corresponsione della relativa indennità, ovvero acconsentire alla prosecuzione del rapporto. Corollario di tale ultima posizione è la risoluzione immediata del rapporto di lavoro al momento del preavviso, per cui gli istituti retributivi non maturano medio tempore se non quando la parte recedente, in applicazione del proprio diritto potestativo, abbia acconsentito alla prosecuzione del rapporto.

In attesa che a comporre il contrasto intervengano le Sezioni Unite in funzione nomofilattica, l’adesione ad uno piuttosto che ad altro indirizzo è scelta affidata all’interprete, che intenda o meno tutelare la parte debole del rapporto, ossia il destinatario del recesso (nella pratica, più frequentemente il lavoratore).

FF

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