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(DL)- DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE SOSPENDE IN TUTTO O IN PARTE LA PROPRIA ATTIVITA’ (Cass. sez. lavoro 9 maggio 2007 n. 10547)

Nella pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha stabilito che “in caso di assegnazione a mansioni inferiori alla qualifica di appartenenza, ove pur sussista una situazione di dequalificazione di mansioni, non può il lavoratore sospendere in tutto o in parte la propria attività lavorativa se il datore di lavoro assolva a tutti gli altri obblighi (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa, garanzia del posto di lavoro), potendo una parte rendersi inadempiente soltanto se è totalmente inadempiente l’altra parte, non quando vi sia contestazione e controversia solo su una delle obbligazioni a carico di una delle parti, obbligazione peraltro non incidente sulle immediate esigenze vitali del lavoratore”.
La Suprema Corte ha così respinto il ricorso proposto da un medico radiologo dipendente ospedaliero che aveva citato in giudizio l’Azienda ospedaliera lamentando di essere stato oggetto di trattamento discriminatorio da parte della stessa in quanto era stato spostato dal reparto di radiologia, dove prestava servizio al pronto soccorso, subendo così una dequalificazione professionale che non gli consentiva di poter utilizzare né arricchire il suo patrimonio professionale. In tale contesa, peraltro, gli era stato comminato anche un procedimento disciplinare per condotta contraria agli obblighi contrattuali, che gli aveva procurato il licenziamento per giusta causa.

S. C.

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