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(DI)- NULLO IL GIUDIZIO DI ESECUZIONE SENZA LA PARTECIPAZIONE DEL CONIUGE IN COMUNIONE DEI BENI (Cass., Sezioni Unite Civili, 24.08.2007 n. 17952)

Le sezioni Unite Civili della Cassazione, con la sentenza 17952/2007, intervengono a dirimere l’annoso contrasto giurisprudenziale vertente in tema di necessità o meno della partecipazione del coniuge in comunione dei beni, al giudizio teso all’esecuzione in forma specifica dell’inadempiuta promessa di vendita conclusa da un solo coniuge, senza il consenso dell’altro, avente ad oggetto un bene ricadente nella comunione legale.

La Corte, riunitasi in unica sezione, conclude nel ritenere che, nell’adozione tesa alla sentenza costitutiva degli effetti di un preliminare restato disatteso, promossa nei confronti del solo coniuge obbligatosi alla vendita del bene comune, il giudizio in assenza dell’altro coniuge, senza alcuna integrazione del contraddittorio, dovrà ritenersi nullo, essendo il coniuge pretermesso litisconsorte necessario del procedimento tenutosi in sua assenza:

“In tema di promessa di vendita di un bene ricadente nella comunione legale tra i coniugi, assunta da uno solo di essi, la volontà contrattuale di una delle parti del contratto preliminare non può validamente formarsi in costanza di mancato o viziato consenso del coniuge pretermesso, vista l’unicità e inscindibilità del bene in comunione, nel cui atto dispositivo i coniugi costituiscono un’unica parte complessa. Ne consegue l’impossibilità per il promissorio acquirente, che agisca per l’emissione di una sentenza costitutiva ai sensi dell’articolo 2932 c.c., di ottenere l’adempimento in forma specifica del contratto preliminare rimasto disatteso, laddove non sia convenuto, oltre al coniuge stipulante, altresì quello rimastovi estraneo, litisconsorte necessario nel predetto giudizio, nullo per mancata integrazione del contraddittorio”.

MG

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