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(DPR) - IL DATORE DI LAVORO PUO’ AVERE ACCESSO AI DATI RELATIVI ALLO STATO DI SALUTE DEL DIPENDENTE PER LA TUTELA DI INTERESSI SUPERIORI (Tar Calabria sent. n. 866 del 13 settembre 2007)

Il Tribunale Amministrativo della Calabria ha stabilito che è possibile avere accesso a documenti amministrativi contenenti informazioni sullo stato di salute delle persone se lo scopo è tutelare interessi giuridicamente rilevanti ritenuti di valore uguale o superiore all’interesse alla privacy.
Nella fattispecie sottoposta all’esame del Tribunale, l’INPS, a garanzia del diritto alla riservatezza, aveva respinto la richiesta di una società di poter esaminare la documentazione relativa alle prestazioni economiche di malattia corrisposte ad un suo dipendente che aveva ottenuto una certificazione medica attestante l’indisponibilità a riprendere l’attività lavorativa, proprio nel periodo in cui ne era stato disposto il trasferimento.
Tuttavia, i giudici amministrativi hanno ritenuto che “il diritto della parte ricorrente a prendere visione della documentazione richiesta ai fini di un’eventuale azione giudiziaria è meritevole di tutela, con la conseguenza della necessità di far prevalere il diritto di difesa costituzionalmente garantito(art. 24 Cost.).La giurisprudenza (Cons. Stato, V, 14.11.2006 n. 6681) con riguardo all’art. 60 del Decr. Legisl. N. 196 del 2003 ha ritenuto sussistente l’interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito all’essenzialità o meno della documentazione richiesta, essendo rilevante che sia data alla parte richiedente la possibilità di supportare nei termini più concreti la propria azione giudiziale senza potersi operare alcun previo giudizio prognostico circa l’esito dell’azione stessa”.

S. C.

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