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(DLG)LAVORO GIORNALISTICO E PRATICANTATO (Cass., sez. lav., 29.12.2006, n. 27608)

Il contratto di lavoro per l’espletamento di attività di praticantato giornalistico, stipulato con soggetto non iscritto preventivamente nell’apposito registro previsto dall’art. 33, L. n. 69 del 1963, è nullo, ancorché non illecito nell’oggetto o nella causa, con la conseguente applicabilità dell’art. 2126 c.c.

Poiché, ai sensi dell’art. 1423 c.c., il contratto nullo non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente, ne consegue che, mancando un’apposita norma che consenta la convalida di un contratto di lavoro giornalistico nullo (fatti salvi gli effetti del suddetto art. 2126 c.c.), il provvedimento del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti, che iscriva un soggetto nel registro dei praticanti con effetto retroattivo ed attesti lo svolgimento della pratica per un periodo superiore a quello massimo di iscrizione nel registro (equivalente a tre anni), comporta che il periodo di praticantato riconosciuto, seppure utile ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione quale giornalista professionista, non vale, però, a convalidare un rapporto di lavoro affetto da nullità.

Con la pronuncia in esame, la Corte di legittimità stabilisce che la violazione della L. 3 febbraio 1963, n. 69 - Ordinamento della professione di giornalista – non comporta nullita' del contratto per illiceita' della causa o dell'oggetto, e che, quindi, si ha la produzione degli effetti ai sensi dell'art. 2126 c.c. per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Ma che ciò esclude che tra gli effetti fatti salvi dalla suddetta norma rientri il diritto di continuare a rendere la prestazione o di pretenderne l'esecuzione, atteso che la nullità impedisce di attribuire alla decisione di una delle parti di cessare dall'esecuzione sia la natura di recesso (il negozio sarebbe privo di causa e di oggetto), sia gli effetti della mora e dell'inadempimento.

MG

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