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(DL) PER I DIRIGENTI NIENTE REINTEGRO Cass. Civ., Sez. Lav., 21.11.2007 n. 24246

Con questa pronuncia la Corte di Cassazione stabilisce che l’illegittimità del licenziamento di un dirigente, anche convenzionale o non apicale, comporta la possibilità per l’interessato di ottenere soltanto il pagamento delle apposite indennità previste dalla contrattazione collettiva e non la riammissione sul posto di lavoro o il pagamento delle retribuzioni successive al recesso. Infatti il dirigente – ricordano i giudici di legittimità – ha diritto alla tutela obbligatoria e non a quella reale, a meno che quest’ultima non sia stata prevista appositamente a livello di contratto collettivo o di contratto individuale.

F.M.

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