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(DUE) LA TUTELA DELLA MATERNITA’ SCATTA CON L’IMPIANTO DEGLI OVULI NELL’UTERO (Corte di Giustizia delle Comunità europee, sentenza del 26 febbraio 2008, Causa C-506/06)

La questione all’attenzione del giudice europeo riguarda l’applicazione della disciplina in tema di tutela delle lavoratrici gestanti a favore di una lavoratrice che si è sottoposta al trattamento di fecondazione assistita.

Nel caso di specie, la Corte è chiamata a decidere a partire da quale momento deve ritenersi avvenuto il concepimento, da quale momento la lavoratrice può considerarsi in stato di gravidanza e pertanto beneficiare della relativa disciplina comunitaria di protezione.

Da quale momento una donna può considerarsi incinta: dal momento in cui avviene la fecondazione ovvero da quando l’ovulo fecondato è stato impiantato?

L’individuazione di tale momento è importante per la corretta applicazione della disciplina comunitaria: il principio di non discriminazione fondata sul sesso ovvero il divieto di licenziamento nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità?

La Corte ha deciso che una donna si trova in stato di gravidanza quando vengono trasferiti gli ovuli fecondati nel suo corpo e non quando questi sono fecondati in vitro.

Alla luce di tali considerazioni la Corte ha concluso che la lavoratrice che si sottopone alla fecondazione in vitro, nel momento in cui i suoi ovuli sono solo fecondati in laboratorio e non impiantati, se dimostra che il licenziamento di cui è stata vittima è fondato proprio su questa circostanza allora più che la tutela prevista per la lavoratrice gestante potrà invocare il rispetto del principio fondamentale dell’ordinamento comunitario di non discriminazione basata sul sesso.

MG

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