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(DPR) SULLE E-MAIL DEI DIPENDENTI RISERVATEZZA CON DEROGA (Cass. Pen., V Sez., 19.12.2007 n. 47096)

La Corte di Cassazione ha stabilito che non commette reato ai sensi dell’art. 616 c.p., che punisce la condotta di chi prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa a lui non diretta, il datore di lavoro che legge le e-mail dei propri dipendenti se è stabilito dalle norme aziendali che il datore è tenuto a conoscere le password dei pc e della posta elettronica.
Nel caso di specie, infatti, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dalla Procura di Torino contro l’assoluzione pronunciata dal Tribunale piemontese nei confronti di un datore di lavoro che aveva letto le e-mail aziendali di una dipendente, poi licenziata per via dei contenuti delle stesse, dato che le password poste a protezione dei computer e della corrispondenza di ciascun dipendente <>.

F.M.

Si segnala che la sentenza è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio.
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