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(DF) ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE IN ASSENZA DEI FIGLI (Cassazione civile, sez. I, 18-02-2008 n° 3934)

La problematica posta all’attenzione dei giudici della prima sezione civile può essere sintetizzata nei seguenti termini:
- L’assegnazione della casa familiare può essere disposta dal giudice in favore del coniuge non titolare della piena proprietà o di diritti di godimento su di essa, a prescindere dalla presenza o dall’affidamento della prole?
- O l’affidamento della prole costituisce per il nostro ordinamento giuridico un presupposto indefettibile per l’assegnazione della casa familiare al coniuge non titolare della piena proprietà o di diritti di godimenti?
- La disciplina codicistica in materia di separazione implica il potere del giudice di assegnare la casa familiare – come soluzione alternativa – anche al coniuge non affidatario della prole, come modalità di esecuzione dell’obbligo di mantenimento, ex art. 156 c.c.?
- L’assegnazione della casa familiare, oltre ad essere considerato strumento di protezione della prole, può considerarsi quale mezzo atto a garantire il conseguimento di altre finalità, quali quella dell’equilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi anche dopo il sopraggiungere della crisi coniugale, dell’equità della permanenza di un coniuge nella casa familiare in connessione alle ragioni dell’interruzione della comunione materiale e spirituale, e del favore verso il coniuge più debole?
La Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «Il previgente art. 155 c.c., nel testo in vigore sino all'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54, e il vigente art: 155-quater c.c., in tema di separazione, come l'art. 6 della legge 898/70, subordinano 1'adottabi¬lità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non auto¬sufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemen¬to, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento».
CI
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