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(DLG) AL CORRISPONDENTE DA NEW YORK SPETTA IL MEDESIMO TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO PER IL CAPO SERVIZIO (Cass. 04.06.2008, n. 14784)

Un giornalista dell’Ansa, con qualifica di redattore, dopo aver lavorato per circa due anni nell’ufficio di corrispondenza di New York ha rivendicato nei confronti dell’azienda il trattamento economico di capo servizio. L’agenzia di stampa ha eccepito a motivo del diniego della richiesta, in sede di giudizio, l’apparente contraddizione emergente dal combinato disposto dell’art. 5 CCNLG, il quale qualificherebbe redattore il corrispondente operante nell’ufficio di corrispondenza di New York, e dell’art. 11 della contrattazione collettiva di settore che non potrebbe nel medesimo testo contrattuale attribuire ad ogni corrispondente dalle capitali estere e da New York la diversa qualifica di capo servizio. La Suprema Corte ha risolto la controversia – con conferma della condanna dell’azienda al pagamento delle richieste differenze retributive – precisando come lo scopo del precitato art. 11 sia quello di stabilire un trattamento economico privilegiato per alcune categorie di redattori, tra cui il corrispondente da New York non responsabile dell’ufficio, senza automatica attribuzione della corrispondente qualifica, in ragione dell’importanza della sede in cui operano, dell’esperienza occorrente e della natura della prestazione svolta.


MG

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