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(DS) CHIRURGO PLASTICO ED ERRATO INTERVENTO. DIFETTO DI CONSENSO INFORMATO (Cass., 01.08.2008, n. 978)

La questione affrontata dai giudici di legittimità ha interessato una fattispecie relativa le conseguenze dell’ intervento realizzato da un chirurgo estetico sul volto di una paziente. Le infiltrazione di una determinata sostanza avevano però provocato formazioni granulomatose nel derma poi peraltro estese e consolidate con alterazioni organiche e evidenti minorazioni estetiche.
Il punto di maggiore indagine è stato allora quello relativo l’ esistenza o meno del consenso informato.
In particolare i giudici hanno ritenuto insufficiente la comunicazione meramente orale. Del pari è stato sostenuto di come questa non potesse comunque esaurirsi nella informazione sul nome del prodotto da somministrarsi o comunque di generiche informazioni. Il consenso, è stato sostenuto, deve invece investire - soprattutto nel caso di trattamenti che non siano diretti a contrastare una patologia, ma a finalità esclusivamente estetiche che si esauriscono dunque in trattamenti non necessari se non superflui – gli eventuali effetti negativi della somministrazione in modo tale da consentire al paziente di congruamente valutare il rapporto costi e benefici del trattamento e di mettere comunque in conto l’ esistenza e la gravità delle conseguenze negative ipotizzabili.
In buona sostanza la Corte ha ritenuto che laddove, come nel caso di specie, le sostanze estranee al derma risultino potenzialmente idonee a provocare effetti indesiderati (con tutto il loro portato di grave pregiudizio), appare necessaria ed esigibile una informazione completa di carattere generale puranche ove, per il prodotto specifico, non fossero ancora conosciute conseguenze negative.

DG

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