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(DC) APPLICABILITA’ DELLA CONVALIDAZIONE DEI MARCHI ANCHE AL CONFLITTO TRA MARCHI REGISTRATI (Cass. Civ., 01.07.2008, n. 17927)

Con la sent. n. 17927 dell’1 luglio scorso le Sezioni Unite hanno modificato il loro precedente orientamento (risalente alla sent. n. 1527/1967) circa il campo di applicazione dell’istituto della convalidazione dei marchi nei termini previsti dall’art. 48 della legge marchi (r.d. n. 929/1942), prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 480/1992.
L’istituto, nella versione detta, prevede che la validità del brevetto, quando il marchio sia stato pubblicamente usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni, dopo la pubblicazione prevista nel bollettino dei brevetti, non può essere impugnata per il motivo che la parola, figura o segno che lo costituisce può confondersi con una parola, figura o segno altrui già conosciuto alla data della domanda come distintivo di prodotti o merci dello stesso genere o perché esso contiene un nome o ritratto di persona.
Così, in passato la Cassazione aveva adottato una soluzione più restrittiva stabilendo che il detto istituto non si applicasse al caso del conflitto tra marchi registrati per la mancanza in detta ipotesi del presupposto essenziale previsto dallo stesso art. 48, cioè il preuso anteriore alla brevettazione del marchio altrui.
Invece, la Suprema Corte, con la recente sentenza, ha preso atto delle posizioni della dottrina maggioritaria, condivise anche dalle sue Sezioni semplici, sia pure non in modo esplicito, ed ha affermato che la convalidazione dei marchi trova applicazione non solo nell’ipotesi di conflitto tra un marchio registrato e un marchio di fatto preusato ma anche nella diversa ipotesi di conflitto tra marchi registrati.
La Cassazione è pervenuta a questa decisione indotta dall’esigenza di un’interpretazione del diritto interno aderente al diritto comunitario e basandosi, tra l’altro, sulla ratio di impedire che “il preadottante potesse appropriarsi dell’avviamento di chi aveva fatto un uso posteriore del segno, in vista della tutela dell’affidamento di terzi indotto dall’inerzia del titolare del diritto”.


FM

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