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(DL) SICUREZZA SU LAVORO: DOVERE DI “VIGILANZA CONTINUA” IN CAPO AL DATORE DI LAVORO (Cass., 23.04.2009, N. 9698)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha statuito, sulla base di un vecchio principio, che la responsabilità dell’azienda in caso di infortunio del dipendente “è esclusa soltanto in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, ovvero di rischio generato da un’attività che non abbia legami con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa…”.

Infatti, nella fattispecie de quo, l’autorità giudiziaria ha ritenuto rilevante, ai fini della decisione, tanto le imprudenze e la superficialità dimostrata dalla lavoratrice (l’esser salita da sola, usando scarpe coi tacchi, su un bancone di metallo), quanto la violazione degli obblighi di sicurezza del datore di lavoro (il carattere straordinario dei compiti in quella occasione affidati alla lavoratrice, necessità di maggiori e più precise istruzioni, mancata prova della presenza di una scala adeguata all’operazione…), concludendo, ragionevolmente, che il comportamento posto in essere dalla dipendente non poteva esser considerato la causa esclusiva dell’evento.

Pertanto, l’eventuale colpa del lavoratore non è di per sé idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno.


LCO

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