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(DL) IN CASO DI SOPPRESSIONE DI UN REPARTO AZIENDALE, LA SCELTA DEI DIPENDENTI DA PORRE IN MOBILITA’ PUO’ NON ESSERE LIMITATA AI SOLI LAVORATORI AD ESSO ADDETTI (Cass., 14.05.2007, n. 11034)

La Corte di Cassazione ha ritenuto ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale, in caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca ad una singola unità produttiva o ad un settore aziendale, la comparazione tra i lavoratori, effettuata al fine di scegliere quelli da porre in mobilità, non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ben potendo riguardare la singola unità o settore.
Tuttavia, ha precisato la Suprema Corte, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro decida la soppressione, in applicazione del criterio tecnico produttivo cui fa riferimento l’art.5 della legge n. 223/1991, di un reparto aziendale, la scelta dei dipendenti da licenziare può non essere limitata esclusivamente ai lavoratori ad esso addetti, se risulta che questi siano idonei ad occupare altre posizioni lavorative dei colleghi addetti ai reparti non soppressi.

F.D.S.

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