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(DLG) APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI PER I COMPENSI SPETTANTI AL GIORNALISTA IN RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO (Cass., 13.05.2009, n. 11011)

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente pronunzia n. 11011 del 13 maggio 2009 afferma un importante principio di diritto in materia di rapporto di lavoro giornalistico intercorso in regime di autonomia.

Trattandosi di lavoro autonomo – ha affermato la Corte – non possono ritenersi applicabili i minimi tabellari previsti dall’art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, che riguarda, invero, il lavoro subordinato.

In mancanza di accordo con l’azienda, i giudici di legittimità ritengono applicabile l’art. 2233 c.c. secondo cui il compenso dell’attività professionale, se non è stato – appunto – concordato tra le parti, deve essere determinato secondo le tariffe o gli usi.

Nel caso di specie, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la Suprema Corte ha condannato la società editrice al pagamento delle differenze retributive tra i compensi determinati unilateralmente dall’azienda e quelli previsti dalle tariffe dell’Ordine dei Giornalisti.

MG

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