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(DL) LAVORO A TEMPO DETERMINATO: E’ INCOSTITUZIONALE LA NORMA LIMITATRICE DEI DIRITTI DEI PRECARI. (Corte Cost. 14.07.09 n. 214)

La Corte Costituzionale con questa decisione ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 4-bis del D.Lgs. n. 368/2001, la così detta norma “anti-precari”. E’ stata affermata l’illegittimità della previsione secondo cui, in riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore del decreto e fatte salve le sentenze passate in giudicato, nel caso di violazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro, al lavoratore non spettava l’assunzione a tempo indeterminato ed il risarcimento delle retribuzioni maturate, ma solo un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Considerato, infatti, che in caso di violazione delle prescrizioni dell’art. 1, D.lgs. n. 368/2001, può essere disposta la conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e riconosciuta al lavoratore una tutela risarcitoria piena, l’art. 4-bis si pone in contrasto con l’art. 3 della Costituzione essendo fonte di irragionevole disparità di trattamento, collegata al solo dato temporale del momento di proposizione del ricorso giudiziale, tra lavoratori che si trovano in una identica situazione di fatto.

F.D.S.

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