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(DCV) CONTI CORRENTI DEI CONTRIBUENTI NELL’OCCHIO DEL CICLONE (Cass. 21.07. 2009 n.16874)

La pronuncia n. 16874/2009 della Suprema Corte di Cassazione ha sancito la legittimità degli accertamenti fiscali imperniati su verifiche di movimentazioni bancarie pur in mancanza dell’autorizzazione scritta da parte del soggetto deputato a dare impulso al procedimento di accertamento stesso, ossia il comandante della Guardia di Finanza, così come previsto dall’art. 51 n.7, DPR n. 633/72. L’unico limite in grado di arrestare tale legittimità è l’aver provocato un grave e concreto pregiudizio al contribuente.

Più specificamente, la Corte, confermando una sua precedente pronuncia in materia (sent. 15 giugno 2007, n. 14023), ha messo in risalto che la norma summenzionata ‘subordina la legittimità delle indagini bancarie e delle relative risultanze all’esistenza dell’autorizzazione e non anche alla relativa esibizione all’interessato’. In aggiunta di ciò, il Supremo Collegio ha affermato che ‘eventuali illegittimità nell’ambito del procedimento amministrativo di accertamento diventano censurabili davanti al giudice tributario soltanto quando, traducendosi in un concreto pregiudizio per il contribuente vengano ad inficiare il risultato finale del procedimento e, quindi, l’accertamento medesimo’.

E’ stato, dunque, ribadito dalla Cassazione che l’assenza di un documento scritto giustificativo delle indagini bancarie non invalida il successivo uso dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle Entrate e che tale attività accertativa non sia lesiva della privacy del contribuente, neanche successivamente all’abolizione del segreto bancario.

LCE

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