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(A) FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO E REFERTI MEDICI ON LINE



Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato in via definitiva le “Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico, nonché le “Linee guida in tema di referti on line”, supplendo, in tal modo, alla lacuna legislativa del nostro ordinamento.

Già da tempo, infatti, diversi laboratori, cliniche ed ospedali offrono servizi di refertazione elettronica dei dati sanitari, rendendosi quindi necessario delineare regole chiare e precise, al fine di garantire la massima tutela della riservatezza e dignità delle persone.

Per quanto concerne le “Linee guida in tema di Fse e di dossier sanitario, il provvedimento dell’Autorità garante pone nella sfera del paziente diverse facoltà, ossia:
• il paziente deve poter scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un fascicolo sanitario elettronico, con tutte o solo con alcune delle informazioni che lo riguardano;
• deve poter manifestare un consenso autonomo e specifico, distinto rispetto a quello che i spreta ai fini di cura della salute;
• deve, inoltre, esser garantita l’eventualità di poter “oscurare” la visibilità di alcuni eventi clinici.
Al fine di poter, in maniera consapevole, effettuare le proprie scelte, il paziente deve essere adeguatamente informato. Ragion per cui, l’informativa deve essere comprensibile e dettagliata, indicando chi (medici di base, del reparto ove è ricoverato, farmacisti) ha accesso ai suoi dati e che tipo di operazione può compiere.
Dunque, il fascicolo sanitario elettronico potrà essere consultato dal paziente con modalità adeguate (tramite smart card, pass word) e dal personale sanitario strettamente autorizzato, solo per finalità sanitarie; non potranno, invece, periti, compagnie assicurative, datori di lavoro.
Gli accessi alle informazioni infine, dovranno essere tracciabili e graduali, ed i dati sanitari dovranno essere protetti con misure di sicurezza molto elevate che limitino il più possibile i rischi di abusi, furti e smarrimento.
Entro il 31.12, Regioni ed Asl dovranno comunicare al Garante privacy le iniziative già avviato, con il monito che per il futuro ogni iniziativa in merito richiederà la preventiva comunicazione all’Autorità garante.

La finalità di salvaguardare la riservatezza del paziente, è la ratio che ha indotto il Garante della privacy ad intervenire in materia di referti on line. È possibile visionare i risultati di analisi cliniche, radiografie e referti medici direttamente sulla propria e-mail o consultabili, servendosi del proprio pc., ma con l’unico vincolo del consenso dell’assistito e nel pieno rispetto delle misure a protezione dei dati sanitari.
I punti principali individuati nella Linee giuda sono:
• l’adesione al servizio dovrà essere facoltativa ed il referto cartaceo rimarrà, comunque disponibile;
• il paziente dovrà rilasciare il proprio consenso, in luogo di un’informativa chiara e trasparente;
• le strutture che offrono di archiviare e continuare a consultare via web dovranno fornire un’ulteriore informativa ed acquisire un autonomo consenso;
• il referto dovrà essere accompagnato da un giudizio scritto e dalla disponibilità del medico a rilasciare ulteriori indicazioni su richiesta dell’interessato, ad eccezione di consulenze riguardanti la genetica.
Si prescrivono, inoltre, elevate misure di sicurezza tecnologica, quali l’utilizzo di standard crittografici, sistemi di autenticazione forte, convalida degli indirizzi e-mail con verifica on line, uso di password per l’apertura dei files.

L’Autorità garante, ha, altresì, disposto, che i referti restino visionabili on line per un massimo di 30 giorni.


LCO

Si segnala che la sentenza è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.