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(DL) PERDE IL POSTO SENZA PREAVVISO CHI FA CONCORRENZA SLEALE ALL’AZIENDA (Cass. 10.08.2009 n. 18169)

La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ha stabilito il principio secondo cui una società può licenziare senza preavviso il dipendente qualora lo stesso ponga in essere comportamenti sleali, svelando segreti industriali alle società concorrenti.
Il Supremo Collegio, richiamando una costante giurisprudenza di legittimità, ha altresì stabilito che i comportamenti del lavoratore che costituiscono gravi violazioni dei propri doveri fondamentali sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno tra le sanzioni previste dalla specifica regolamentazione disciplinare del rapporto e anche in difetto della pubblicazione e affissione del codice disciplinare, purché siano osservate le garanzie previste dall’art. 7, commi 2 e 3, della L. 300/70.
Dunque, nell’affermare che, avendo il dipendente violato un obbligo fondamentale, quale quello sancito dall’art. 2105 c.c., poteva prescindersi dall’avvenuta affissione o meno del codice disciplinare, la Corte ha pertanto applicato correttamente nella fattispecie i principi testé richiamati.
La Corte di Cassazione ha così confermato il licenziamento di un dipendente di una nota azienda italiana che aveva svelato i segreti di alcune confezioni per alimenti ad un concorrente.


A.M.C.

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