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(DCM) RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA’ PER AZIONI: ESCLUSIONE SOLO IN CASO DI DISSENSO ANNOTATO SUL LIBRO DELLE ADUNANZE (Cass. 27.04.2011 n. 9384)

La responsabilità degli amministratori di società per azioni nei confronti della stessa compagine societaria non viene meno in assenza di deleghe operative specifiche in capo ad alcuni dei componenti dell’organo amministrativo indiziati di mala gestio.
La Prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 9384/11, confermando la rivalsa di una società di assicurazioni sui propri ex amministratori, allarga il campo dei doveri del consiglio di amministrazione di una S.p.A.
Il caso oggetto della sentenza riguardava un’impresa di assicurazioni che era stata multata dall’Isvap per aver esercitato un ramo non autorizzato di attività.
A rispondere degli atti di amministrazione pregiudizievoli, che hanno cagionato un danno per l'impresa, sottolinea la Suprema Corte, sono tutti i componenti dell'organo di amministrazione, ad eccezione di quelli che hanno provveduto ad annotare nel libro delle adunanze il proprio dissenso.

GGC

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