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(DI) REVOCA DELL’EDIFICABILITA’: PER IL RISTORO OCCORE FORNIRE PROVA DI EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI (Cass. 18.10.2012 n. 17922)

La revoca dell’edificabilità dei terreni, già oggetto di convenzione di lottizzazione, non fa scattare automaticamente la condanna al risarcimento a carico del Comune.

La convenzione di lottizzazione – afferma la Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia in commento – non conferisce di per sé il diritto di costruire sull’area. Pertanto, se l’amministrazione pubblica fa marcia indietro e revoca l’edificabilità dei terreni, viene meno una posizione di vantaggio per il privato sottoscrittore, ma si tratta comunque di una qualità economica che risulta del tutto indipendente dal rilascio delle concessioni edilizie.

Il bene della vita che viene leso non è il diritto all’edificazione di cui il privato non può qualificarsi titolare solo per aver sottoscritto la convenzione di lottizzazione.

Il privato, per ottenere la condanna al risarcimento del Comune, deve fornire prova di effetti pregiudizievoli scaturiti dalla condotta di quest’ultimo, come ad esempio la perdita di possibilità di conseguire profitti ovvero eventuali negoziazioni sospese o interrotte.

MG

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