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(DL) MANTENIMENTO IN SERVIZIO FINO A 70 ANNI DEI DIRIGENTI SANITARI (Cort. Cost. 06.03.2013 n. 33)

La tutela del conseguimento del minimo pensionistico costituisce un bene giuridico costituzionalmente protetto di conseguenza, in virtù dell’art. 38, secondo comma, della Costituzione, anche il dirigente sanitario che, al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo, non abbia compiuto il numero di anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, ha diritto di rimanere in servizio, su domanda, fino al conseguimento di tale anzianità e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

La Corte Cotituzionale, accogliendo la questione sollevata dalla Corte di Appello di Genova, ha ribadito che il diritto al raggiungimento del minimo pensionistico è sottratto alla discrezionalità del legislatore che può, quindi, esplicarsi solo in ordine all’individuazione dell’entità delle prestazioni previdenziali e nella modifica delle diverse figure professionali interessate. Unico limite al conseguimento del minimo pensionistico è costituito dalla subordinazione della permanenza in servizio all’accertamento della sussistenza dell’energia compatibile con la prosecuzione del rapporto del lavoro.

Nel caso specifico la Corte ha preso atto di una disparità di trattamento esistente, ai fini del conseguimento del minimo pensionistico, tra la disciplina prevista per i dirigenti sanitari e altre categorie di pubblici impiegati.
Pertanto, i giudici costituzionali hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 15-novies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e art. 16, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 laddove prevede la facoltà per la dirigenza sanitaria di restare in servizio per il massimo di un biennio oltre il limite d’età per il collocamento al riposo impedendo, dunque, agli appartenenti della stessa categoria di rimanere in servizio, sempre al medesimo fine, fino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo con i limiti del raggiungimento del settantesimo anno d’età e dell’aumento del numero dei dirigenti.

La Corte Costituzionale ha considerato, invece, legittimo l’intervento operato dalla legge n. 183/2010 che in merito alla categoria dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, ha disposto che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero a istanza dell’interessato al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.


AP
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